Sentenza di CassazioneCorte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 14037/2021

Maggio 21, 2021

Non vi è rinconciliazione tra coniugi separati in caso di mancata ricostruzione della comunione morale e materiale e quindi in caso di pagamento dell’assegno, se il marito (o la moglie) dorme sul divano, in assenza di rapporti fisici e ovviamente in caso di relazione extraconiugale intrattenuta da uno od ambedue i coniugi durante la ripresa della convivenza.

La Suprema Corte, con l’ordinanza di cui in epigrafe, ha inteso dare continuità al proprio orientamento e pertanto ha rimarcato il seguente principio di diritto: «non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale».

Prosegue dunque la Suprema Corte, affermando la correttezza della impugnata sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, proprio ispirandosi al suddetto principio di diritto, ha giustamente ritenuto che «le circostanze accertate (pagamento dell’assegno, marito che dorme sul divano, assenza di rapporti fisici, relazione extraconiugale intrattenuta dall’ex marito durante la ripresa della convivenza …) deponessero per la mancata ricostruzione della comunione spirituale e materiale».

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