Sentenza di CassazioneCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12346

Maggio 10, 2021

Il possesso del solo diploma magistrale, pur conseguito prima del 2002, non è sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006.

La statuizione della Suprema Corte di Cassazione sorge dalla domanda di alcuni docenti i quali, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 – che ai sensi dell’art. 197 del d. lgs. n. 297/1994, del d.m. 10 marzo 1997 e dell’art. 15, comma 7, del d.p.r. n. 323/1998 costituiva titolo abilitante e, pertanto, avrebbe consentito, a suo tempo, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento – avevano chiesto l’iscrizione nelle graduatorie a esaurimento del personale docente, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nell’ambito del piano straordinario di immissione in ruolo allora in corso.

La Suprema Corte di Cassazione è arrivata a definire la questione di diritto attraverso un’analitica ricostruzione del quadro normativo di riferimento nella sua evoluzione nel tempo, sia in relazione alla genesi delle graduatorie permanenti e alla loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento, sia in ordine alle vicende che hanno interessato l’insegnamento nella scuola elementare, inizialmente consentito ai soggetti in possesso del diploma dell’istituto magistrale e poi riservato ai laureati in Scienza della Formazione Primaria.

Ebbene, al termine della suddetta ricostruzione, il Collegio ritiene di dovere enunciare il medesimo principio di diritto già affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019, secondo cui «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006».

La Corte di Cassazione giunge dunque a respingere le richieste dei docenti ricorrenti considerato che il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per i titoli previsti dal d. lgs. n. 297/1994.

Analogo discorso affronta il Collegio in relazione alle graduatorie permanenti, che costituiscono un’evoluzione di quelle per titoli e che altresì richiedevano ulteriori requisiti oltre al solo possesso del diploma magistrale; con la precisazione della Corte che la clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006 non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la clausola in parola era chiaramente finalizzata non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì «a preservare le aspettative di coloro i quali avessero, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE».

In conclusione ed in estrema sintesi, si ripete il principio statuito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza di cui in epigrafe: «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006».

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