Sono nulli gli accordi patrimoniali sottoscritti tra i coniugi antecedentemente al divorzio per illiceità della causa stante la violazione del principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art 160 c.c.
Può invece essere idoneo ad avere un qualche rilievo sui rapporti economici conseguenti alla pronuncia di divorzio un atto transattivo sottoscritto inter partes, ma solo nel senso che, insorta una controversia sulla spettanza o meno dell’assegno divorzile, il giudice del divorzio non può non tenere conto del credito già spettante ad un coniuge e del corrispondente debito dell’altro coniuge, al pari di tutte le altre voci, attive e passive, della situazione reddituale delle parti.
Con l’ordinanza n. 11012 del 26 aprile 2021, n. 11019, la Sezione Civile della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito – credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno e a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perchè giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)».
D’altra parte, la Suprema Corte ha osservato che la giurisprudenza della Cassazione è costante nel sanzionare con la nullità gli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio. In particolare, la sezione Civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2224 del 30/01/2017 (vedi anche Cass. 5302 del 10/03/2006) ha affermato il principio di diritto secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perchè stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c., anche perché una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Diverso è invece il principio di diritto erroneamente richiamato a fondamento della propria decisione dalla Corte di Appello di Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari impugnata e poi definita in diritto dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza di cui in epigrafe, poiché con la sentenza n. 8109/2000 gli Ermellini avevano correttamente dichiarato valido l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, sul solo rilievo che si trattava di un accordo transattivo (ancorchè parzialmente trasfuso nella separazione consensuale) concluso tra i coniugi al solo scopo di porre fine ad una controversia di natura patrimoniale, tra gli stessi insorta, senza alcun riferimento, esplicito od implicito, al futuro assetto dei rapporti economici conseguenti alla eventuale pronuncia di divorzio.
In conclusione, pertanto, mentre può ritenersi valido il rapporto nascente dalla transazione allorché la regolamentazione negoziale da essa risultante non si ponga in contrasto con la disciplina inderogabile dei rapporti economici tra gli ex coniugi e non sia in qualche modo, diretto o indiretto, idonea a limitare la libertà di agire e difendersi nel giudizio di divorzio, sono invece nulli gli accordi patrimoniali sottoscritti tra i coniugi prima della domanda di divorzio per illiceità della causa e ciò stante la violazione del principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art 160 c.c.